Art. 12.

      1. Al terzo comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le attività di ricognizione od accertamento dello stato dei luoghi o delle cose il presidente del tribunale o il giudice di pace può nominare l'ufficiale giudiziario del luogo ove la ricognizione o l'accertamento devono essere eseguiti».